Art. 1.

      1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e senza alcun onere fiscale aggiuntivo, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa può essere direttamente destinata dal contribuente al finanziamento di attività e di interventi a favore della tutela dell'ambiente.
      2. I soggetti e le attività che i contribuenti possono finanziare ai sensi della presente legge sono: istituti o progetti di ricerca scientifica italiani e internazionali, specifici progetti di tutela e riconversione ambientale territoriale, enti e parchi naturali, il Fondo nazionale per la natura (WWF), altri enti e organizzazioni di volontariato impegnati a tutela dell'ambiente già ammessi a beneficiare della quota del 5 per mille di cui al comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri analoghi organismi e istituzioni.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per l'individuazione dei soggetti e le modalità per la ripartizione degli importi di cui al comma 1.
      4. L'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della destinazione del 5 per mille da parte dei contribuenti ai sensi del comma 1. Entro il 30 aprile dello stesso anno, le quote assegnate dai contribuenti sono erogate ai soggetti beneficiari.
      5. Restano fermi i meccanismi dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,

 

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n. 222, e del 5 per mille di cui al comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      6. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. Alle eventuali maggiori spese si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.